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sabato 15 settembre 2007

Creare una azienda all'estero in Gran Bretagna o in un paradiso fiscale conviene? Cosa fa il Fisco italiano oggi?

Londra è una città affascinante. Non sarà un posto esotico come Bahamas, o soleggiato come Monaco, ma è comoda da raggiungere e offre tutto quello che si può desiderare, in termini di vita sociale e divertimenti. Forse è per questo che è diventata la meta privilegiata dei magnati russi, e non solo. Ma, forse, è anche perché nel Regno Unito si possono pagare poche tasse.

Le cronache di stampa hanno dato notevole risalto al contenzioso tra il Fisco italiano e Valentino Rossi. La vicenda è così diventata, come sempre più spesso accade nei mass media, argomento da gossip, mentre invece dovrebbe indurre a riflettere sulle nuove modalità di pianificazione fiscale all’interno dell’Unione Europea. In sostanza, perché proprio il Regno Unito?

Conviene ancora emigrare in un paradiso fiscale?

Nel sistema fiscale italiano, l’imposta sui redditi delle persone fisiche è applicata in modo distinto a seconda che il contribuente sia o meno residente: nel primo caso è tassato sui redditi ovunque prodotti (cosiddetto world wide taxation principle), mentre nel secondo solo su quelli realizzati nel territorio dello Stato.
Per sfuggire all’imposizione in Italia, una forma tradizionale quanto rudimentale di pianificazione è rappresentata dallo spostamento della residenza in un paese "a bassa fiscalità". In questo modo, diventano tassabili nel paese originario di residenza (l’Italia) solo i redditi ivi prodotti (1), mentre sfuggono quelli (tutti gli altri) realizzati al di fuori. A questi ultimi, sarà applicabile solo la bassa (oppure nulla) imposizione vigente nel paradiso fiscale di nuova residenza.

Un tale espediente risulta però oggi di difficile attuazione per effetto della disciplina, introdotta all’articolo 2, comma 2-bis del Tuir, che, invertito l’onere della prova circa la residenza di un soggetto, ha stabilito che spetta al soggetto trasferito provare che effettivamente il centro dei propri affetti e dei propri affari (nozione sostanziale di residenza) non è più localizzato in Italia bensì nel paradiso fiscale. In difetto di tale prova, difficile da fornire nei trasferimenti fittizi, l’amministrazione finanziaria può continuare a considerare i soggetti residenti e tassarli di conseguenza. Sennonché, questa particolare presunzione opera solo nei casi di trasferimento della residenza verso taluni paesi, caratterizzati da imposizione sui redditi con aliquote particolarmente basse o nulle, espressamente individuati con un decreto ministeriale.

Tra questi, non è annoverato il Regno Unito.

Quanto detto, non risponde però ancora alla domanda: perché proprio Londra? A prima vista, peraltro, il sistema fiscale britannico non sembra così vantaggioso, se si considera che l’aliquota marginale dell’imposta sui redditi è del 40 per cento: non proprio un’aliquota di favore. Il discorso tuttavia cambia se dall’aliquota si passa a considerare i redditi tassabili, perché la particolarità (o, meglio, la convenienza) del regime britannico sta proprio nella loro individuazione.

Fondamentale è la distinzione tra residenti e residenti non domiciliati. Se, per regola generale, i residenti sono soggetti a imposta sui redditi ovunque prodotti, i residenti non domiciliati sono tassati sui soli redditi realizzati nel Regno Unito nonché su quelli prodotti altrove e rimpatriati. Nel caso di residenti non domiciliati, pertanto, i redditi prodotti all’estero e non fatti rifluire nel Regno Unito restano sottratti a tassazione.

Per un’integrale soggezione all’imposta sui redditi britannica, insomma, non basta essere residenti nel paese; occorre esservi anche domiciliati. E – semplificando il discorso - se la residenza è relativamente facile da acquisire (ad esempio, con la permanenza per almeno 183 giorni; o con un periodo di permanenza medio di 91 giorni su quattro anni; o con l’acquisto di un’abitazione), anche evitare di prendere il domicilio non risulta poi così complesso: per essere domiciliati nel Regno Unito occorre manifestare (anche su appositi moduli) l’intenzione (animus manendi) di restare nel paese indefinitamente. Diversamente, non si è considerati domiciliati, senza che ciò comprometta la questione della residenza.

Appare insomma relativamente semplice acquisire lo status di residente non domiciliato. La convenienza di tale status, tuttavia, si apprezza in particolare per coloro che realizzano ingenti redditi all’estero e che possono evitare di farli confluire nel Regno Unito. E così, discriminando i residenti domiciliati (in primis i cittadini britannici) da quelli non domiciliati, ecco realizzate le condizioni per un regime estremamente appetibile per immigrati facoltosi: un regime, a ben vedere, da vero e proprio paradiso fiscale.

Ma il Fisco sta a guardare?

La quadratura del cerchio, per colui che intende spostare la propria residenza per ragioni fiscali, sembra realizzata: una sostanziale detassazione dei redditi prodotti, senza che si renda applicabile alcuna disposizione antielusiva. Il gioco non è però così semplice.

Il fatto che il Regno Unito non rientri tra i paesi cui è applicabile l’articolo 2 comma 2-bis del Tuir, non significa che il Fisco (italiano) sia privo di strumenti di controllo. Se l’amministrazione finanziaria prova che di fatto, e per almeno 183 giorni nell’anno, il centro principale degli affari e interessi oppure dei rapporti morali, sociali e familiari è situato in Italia, il soggetto può essere considerato fiscalmente residente in Italia, nonostante lo status di residente, non domiciliato, britannico. Il trasferimento di residenza, se fittizio, resta insomma contrastabile. Rimane però il fatto che l’onere della prova incombe qui sul Fisco e ciò, indubbiamente, rende più difficoltoso avversare trasferimenti meramente fittizi di residenza.

Ed è per questo, forse, che le nebbie di Londra appaiono preferibili al sole dei Caraibi. Il modo migliore per nascondere qualcosa è lasciarlo in bella mostra sul tavolo; ma se c’è anche la nebbia, è meglio: la nebbia confonde le forme, perché nella nebbia "nessun essere conosce l’altro". Almeno fino al momento in cui l’efficiente funzionario fiscale, riesce, nella nebbia, a penetrare.

tratto da Business On Line

Esistono davvero poche società che oggi possano realmente aiutare gli imprenditori ad internazionalizzarsi sul mercato inglese.
Una di queste è la New Italian Services Ltd che opera nella capitale britannica assistita dai migliori legali italiani ed inglesi.
Questi i suoi siti www.aprireunaltd.com - www.newitalianservices.com - www.societafiduciaria.eu

sabato 18 agosto 2007

Intervistato l'Avv.Massimo Giuliano sul caso "Valentino Rossi"

IL QUOTIDIANO “IL GOLFO” NELL’EDIZIONE DEL 16 AGOSTO INTERVISTA L’AVVOCATO MASSIMO GIULIANO SUL MAXI ACCERTAMENTO FISCALE A VALENTINO ROSSI.


Il 3 agosto scorso l’agenzia delle Entrate di Pesaro ha notificato al sette volte campione del mondo di motociclismo, Valentino Rossi, un avviso di accertamento per richiedere tra imposte, interessi e sanzioni 112 milioni di euro, non avendo dichiarato al fisco italiano 60 milioni di compensi percepiti fra il 2000 e il 2004, in quanto resident but not domiciled (residente ma non domiciliato) a Londra. Stessa sorte è toccata ad un altro campione del motociclismo, Loris Capirossi, che avrebbe omesso di dichiarare 1,3 milioni di euro di compensi percepiti nel 2002, in quanto residente a Montecarlo ma domiciliato di fatto in Italia.

E il caso del solito “furbetto del quartierino” o il tentativo del Fisco italiano di accaparrarsi, sempre e comunque, ottimi “clienti”?
Lo chiediamo all’avvocato Massimo Giuliano, giornalista ed esperto di diritto societario e tributario, ischitano di nascita e attualmente in vacanza nella sua terra nativa, da anni trasferito nella capitale, o meglio, domiciliato fiscalmente per scelta, come lo stesso ci suggerisce.

Premetto che, non conoscendo le prove raccolte dagli accertatori in base alle quali hanno affermato l’imponibilità in Italia dei proventi realizzati da Valentino Rossi, non posso evidentemente prendere una precisa posizione sulla vicenda, ma posso fare, invece, qualche considerazione di carattere generale.
Nell’ambito del diritto societario comunitario la Corte di Giustizia ha elaborato dei principi che hanno integrato il diritto nazionale dei Paesi membri, contribuendo ad accelerare il processo di armonizzazione dei diritti societari europei. La Corte ha infatti riconosciuto il diritto delle società e delle persone fisiche a sfruttare la legislazione commerciale ritenuta più favorevole, senza che ciò possa essere considerato una frode o un abuso del diritto.

Avvocato dunque il campione di motociclismo, così come altri suoi “colleghi”, ha agito nel pieno rispetto della legge? Come dire “furbastro o tartassato”?

Concordo con il prof. Oscar Giannino che, proprio in merito a questa vicenda, ha elogiato la concorrenza fiscale tra gli ordinamenti, legittimando il sacrosanto diritto di ciascun cittadino di eleggere il domicilio fiscale nei Paesi che hanno basse aliquote fiscali e risultano essere meno burocratizzate.
C’è da dire che l’evasione e l’elusione sono vietate. È invece legale e ragionevole cercare di ridurre l’obbligazione tributario, attraverso una corretta pianificazione fiscale, così come è consentito esercitare attività d’impresa con società costituite all’estero, anziché in Italia.
Il fatto che il Fisco abbia ritenuto Valentino Rossi ivi domicilio fiscalmente pur avendo trasferito la residenza nella città londinese, al fine di rendere imponibili i redditi da lui ovunque prodotti, non consente per ciò solo al bel Paese di disconoscere la scelta di aver preferito un diverso Stato nel quale localizzare i redditi da tassare, perché semplicemente più conveniente.
Ma come ci possiamo meravigliare che un imprenditore italiano preferisca, ad esempio, l’Inghilterra, o qualche paese esotico, per costituire e localizzare la sua impresa quando in due giorni e con poche centinaia di euro, a fronte delle settimane di adempimenti e dei circa 5 mila euro necessari in Italia, può costituire un società a responsabilità limitata (LTD in Inghilterra, SRL in Italia - ndr)?
La Comunità Europea, fin dalla sua nascita, si è prefissata l’obiettivo di creare un mercato comune, preoccupandosi di garantire a tal fine cinque libertà: di movimento, di circolazione di merci, di servizi, di capitali e di stabilimento. Principi questi ripetutamente affermati e ribaditi dalla Corte di Giustizia, ma che invece gli Stati membri stentano ad adeguarsi.
A parte ciò mi meraviglia lo stupore degli italiani. Non sarà forse la reazione alla nostra attitudine, pur essendo capaci, di non guardare al di là del nostro giardino? Orticello che qualche tempo fa poteva considerarsi l’Italia, ma ora deve necessariamente ritenersi l’Europa.
Riferendoci alla vicenda di Valentino Rossi, il Regno Unito, per combattere i comportamenti di evasione e/o elusione, nella Finanziaria 2007 ha abbassato la corporate tax, l’imposta sulle società, al 22% per profitti fino a circa € 200.000 e al 28 % per profitti superiori. Al contrario in nostro legislatore ha alzato le aliquote, aumentato i controlli e inasprito gli accertamenti.

Ma esiste sempre una riserva di sovranità dello Stato in materia tributaria…

La Corte di Giustizia ha più volte bacchettato gli Stati membri, imponendo ai giudici nazionali di disapplicare quelle norme tributarie che in qualche modo limitino o discriminino i soggetti appartenenti ad altri Stati europei.
È stato infatti affermato che una riduzione delle entrate fiscali non giustifichi affatto restrizioni alle libertà fondamentali, ma suole essere il prezzo che gli Stati devono scontare a favore della creazione di un Mercato unico europeo.
In ambito Comunitario la Corte di Giustizia con le proprie decisioni sta spronando gli Stati a raggiungere la tanto agognata armonizzazione fiscale. La Corte ha infatti recentemente ribadito che il criterio del credito di imposta ordinario applicato per le imposte pagate all’estero viola la libera circolazione dei capitali, dal momento che lo stato di residenza del contribuente dovrebbe concedere la detrazione totale delle imposte assolte all’estero, cosa che invece non accade.
Per rispettare i principi di libertà stabiliti dal Trattato della CE il sistema da preferire dovrebbe essere quello dell’esenzione, dove lo Stato della residenza dell’investitore si “disinteressa” del prelievo nello Stato in cui si produce il reddito e il contribuente riceve nello Stato della fonte lo stesso trattamento di un soggetto ivi residente.
E chiaro però che con tale sistema i contribuenti saranno indotti a collocare gli investimenti nelle giurisdizioni che concedono il trattamento fiscale più favorevole.
Ritengo che lo Stato italiano dopo aver incentivato il rimpatrio dei capitali avrebbe dovuto provvedere a trattenerli riducendo le aliquote pur combattendo l’evasione.


Avvocato Giuliano cosa consiglia a chi vuole avviare un’ attività economica?

Di guardare all’Europa valutando i costi e i benefici di una delocalizzazione delle attività.
Proprio per rendere un servizio globale e rispondere alle numerose richieste dei clienti ho stabilito una sede nella City di Londra siglando una partnership con una primaria società di diritto inglese, la New Italian Services. In questo modo siamo in grado di fornire una consulenza fiscale, societarie e aziendale integrata consentendoci di costituire società di diritto britannico o localizzate in paesi off shore, curandone tutti gli aspetti gestionali, e di gestire attività di esportazione e importazione di prodotti e servizi tra l’Italia e i Paesi comunitari.

Quindi tutti via dall’Italia?

Purtroppo la miopia del nostro legislatore è tanto più acuta quanto sciocca. Basti guardare al recente sorgere e altrettanto immediato tramontare del trust, uno strumento di importazione anglossassone, solo da qualche anno riconosciuto ad ogni effetto dai nostri giudici, che permette di vincolare, proteggere il patrimonio del disponente per soddisfare determinati interessi e scopi, sottraendolo agli attacchi dei propri creditori. Ebbene con l’introduzione della imposta sulle successioni e donazioni e con l’inasprimento fiscale sancito dalla finanziaria 2007 e dalla recente interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate comporterà un abbandono dell’istituto, con l’ovvia conseguenza di dirottare altrove i capitali anziché localizzarli in Italia.
Non essendo uno strumento elusivo dell’imposta ma solo di protezione del patrimonio che bisogno c’era di inasprire il regime fiscale?

Parlando del trust che applicazioni pratiche può avere ?

Spesso può essere conveniente, anziché costituire società commerciali di diritto estero o trasferire a fiduciari i propri beni, creare un trust al fine di tutelare l’integrità del patrimonio familiare, in modo che possa non essere coinvolto dalle vicende imprenditoriali o familiari, anche al fine di tutelare minori ed incapaci; altre volte può servire per garantire il passaggio generazionale dell’azienda e riservarla all’erede più capace; in altri casi si vuole, semplicemente, garantire una certa riservatezza sul proprio patrimonio.
Scopo quest’ultimo che in verità vuole nascondere, spesso, i beni agli occhi del redditometro fiscale, che, tra l’altro, sono stati resi più attenti e invasivi nell’ultima circolare dell’agenzia delle Entrate.

Ritornando al tema della fiscalità internazionale ci potrebbe indicare un esempio di lecito risparmio d’imposta?

Spostandoci nel campo immobiliare, settore di traino dell’intera economia nazionale, l’inasprimento della fiscalità immobiliare e, dunque, l’elevato costo fiscale gravante sulle compravendite immobiliari, sta comportando l’ideazione di pratiche alternative all’acquisto diretto dell’immobile da parte di persone fisiche o società, che di fatto eludono l’imposta sui trasferimenti.
Ad esempio acquistare la seconda casa intestandola ad una società di diritto straniero nel quale vige l’esenzione sulle cessione delle partecipazioni, consente di ritrasferirla cedendo le azioni senza versare alcuna imposta sul trasferimento, in quanto, almeno sulla carta, l‘immobile non cambia proprietario.
Concludo, però, con una raccomandazione, che è quella di affidarsi sempre ad esperti della materia che siano in grado di valutare caso per caso le opportunità offerte dalle legislazioni dei diversi Stati e che siano disponibili ad assistere i clienti in tutte le fasi di sviluppo del business.

L'Avvocato Massimo Giuliano è reperibile all'indirizzo internet: http://www.giulianoedigravio.it/