L'agenzia delle Entrate può rettificare il corrispettivo dichiarato per la cessione degli immobili, in base al valore normale, con effetto sia ai fini Iva sia per le imposte dirette, pertanto tutte le disposizioni per la determinazione del valore normale degli immobili, emanate a luglio 2007, saranno attinenti ai settori impositivi dell'Iva e delle imposte dirette anche per i passaggi di proprietà passati.
L'Agenzia in relazione alle vendite di beni immobili, potrà rettificare direttamente la dichiarazione Iva quando il corrispettivo della vendita, fu dichiarato in misura inferiore al valore normale.
Con lo stesso sistema, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, gli uffici finanziari potrà rettificare direttamente il reddito d'impresa dichiarato tenendo conto del valore normale dei beni immobili quando questi risulta superiore al corrispettivo dichiarato e ciò senza dover preventivamente dimostrare l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e ancorché non sussista l'irregolare tenuta delle scritture contabili.
L'ampliamento del potere di accertamento introdotto con l'articolo 35 del Dl 223 rappresenta una forte penalizzazione per le imprese in quanto lascia libero arbitrio alle Entrate per l'accertamento di valore anche in presenza di fabbricati venduti in regime di Iva e nell'esercizio di impresa, potendo altresì essere applicato ai trasferimenti immobiliari effettuati prima del 4 luglio 2006
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