Lavorazioni verso l'estero senza Iva solo se il committente non è residente in Italia.
Con la risoluzione 223/E del 10 agosto, l'agenzia delle Entrate ha confermato che le lavorazioni eseguite su beni nazionali destinati a essere esportati possono essere effettuate in regime di non imponibilità solo nel caso in cui il committente sia un soggetto estero. Se, invece, tali prestazioni sono effettuate nei confronti di un soggetto nazionale, la fattura dovrà essere emessa con l'applicazione dell'Iva all'aliquota ordinaria, senza che abbia alcuna rilevanza la successiva esportazione del bene.
L'agenzia delle Entrate ha così ribadito l'orientamento espresso con la risoluzione n. 470074 del 30 luglio 1990, con la quale aveva chiarito l'ambito di applicazione dell'«esportazione congiunta ».
Vediamo la fattispecie oggetto di interpello. Un ente non commerciale italiano, operante nel campo della ricerca scientifica e nucleare, ha chiesto chiarimenti in merito alla disciplina Iva applicabile agli appalti stipulati con imprese italiane per la costruzione di macchinari e attrezzature. Tali beni, una volta realizzati, vengono consegnati a cura dei fornitori presso centri di ricerca situati in Paesi extracomunitari, ove vengono impiegati per lo svolgimento di programmi di ricerca.
Talvolta i macchinari vengono preventivamente sottoposti a lavorazione, trasformazione, montaggio e simili a cura di ditte specializzate (diverse da quelle che hanno provveduto alla costruzione degli stessi), per conto dell'ente italiano. L'ultima di tali ditte viene contrattualmente incaricata, sempre per conto dell'ente, di esportare e consegnare agli istituti esteri il bene finito.
Secondo il contribuente sia la cessione dei beni che le operazioni di lavorazione eseguite sugli stessi sono non imponibili Iva, ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a) e 9, comma 1, n. 9 del Dpr 633/72.
Per le Entrate, invece, la prestazione di lavorazione non può essere effettuata in regime di non imponibilità, ma deve essere assoggettata a Iva. Infatti l'articolo 9, comma 1, n. 9, del Dpr 633/72 stabilisce che sono considerati servizi internazionali non imponibili i trattamenti di cui all'articolo 176 del Testo Unico legge doganale, eseguiti su beni in temporanea importazione o su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati a essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Relativamente ai beni nazionali, secondo l'Agenzia, ai fini della non imponibilità delle lavorazioni eseguite non è sufficiente che gli stessi, al termine dei trattamenti, siano trasportati o spediti fuori dal territorio doganale comunitario, ma è necessario che la prestazione venga commissionata da un cliente estero (comunitario o extracomunitario). Poiché, invece, l'ente istante è un soggetto nazionale, la lavorazione deve essere assoggettata a Iva ad aliquota ordinaria.
L'Agenzia ha inoltre precisato che è applicabile il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72 solo nell'ipotesi in cui il bene, dopo essere stato sottoposto a lavorazione, sia esportato a nome e a cura del cedente. In tal caso è infatti necessario che la bolletta doganale di esportazione sia intestata al fornitore residente ( con indicazione del prezzo di cessione dei beni risultante dalla fattura emessa nei confronti del cessionario) e che vengano esibite alla dogana competente sia la fattura con l'addebito al cessionario del prezzo dei beni ceduti, sia la fattura con l'addebito dei corrispettivi della lavorazione eseguita.
Fonte Il Sole 24 Ore
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