La ricchezza indicata sul redditometro analizza beni e servizi, lasciando spazio ai contribuenti di indicare i beni in base ai quali il loro possesso è giustificato, senza aver commesso evasione fiscale.
Ai fini del redditometro si elencano:
- aeromobili;
- imbarcazioni;
- autoveicoli;
- mezzi di trasporto a motore;
- roulotte;
- residenze principali e secondarie;
- collaboratori familiari (no i collaboratori dell'impresa familiare);
- i cavalli da corsa o da equitazione;
- le assicurazioni di ogni tipo (escluse per veicoli a motore, vita e infortuni e malattie).
L'ufficio può così procedere all'accertamento "sintetico" del maggior reddito calcolato, nel caso in cui la differenza tra il redditometro e quello dichiarato risulta differente del 25% per almeno due anni.
Il contribuente in questo caso ha la facoltà di dimostrare che il maggior reddito presunto dal redditometro è costituito da redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o da una diminuzione del patrimonio posseduto.
Al riguardo, nella circolare 49/E, l'Agenzia delle Entrate indica che, nel corso della fase istruttoria mediante convocazione in ufficio o mediante questionario o nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (cosiddetto concordato a regime), occorre acquisire tutte le informazioni e la relativa documentazione probatoria non conoscibili attraverso gli strumenti informativi a disposizione ovvero per suffragare quelli conoscibili, che configurano la "prova contraria" ( come previsto dal comma 6 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973) che il contribuente oggetto di controllo può fornire prima della notificazione dell'atto di accertamento.
Il contribuente può quindi fornire le prove che giustificano le differenze tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile dal redditometro, dimostrando che:
• possiede redditi esenti, quali Bot, Cct, e simili;
• è titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, quali depositi bancari, buoni postali o altro;
• esercita attività d'impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti dai cosiddetti venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;
• il reddito conseguito non è quello effettivamente conseguito per effetto della tassazione forfettaria prevista dalla legge;
• ha venduto beni immobili.
Da Il Sole 24 Ore
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